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Articolo 116 novies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani

Dispositivo dell'art. 116 novies Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

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