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Articolo 44 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Margine di solvibilitā delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivitā riassicurative

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 44 bis Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 48, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali; b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.]

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