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Articolo 47 novies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Relazione sulla solvibilitā e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

Dispositivo dell'art. 47 novies Codice delle assicurazioni private

1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47 septies e 47 octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:

  1. a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza;
  2. b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.

5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47 septies e 47 octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

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