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Articolo 45 ter Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilitā

Dispositivo dell'art. 45 ter Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.

2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.

4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.

5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:

  1. a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
  2. b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
  3. c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
  4. d) il rischio di mercato;
  5. e) il rischio di credito;
  6. f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.

6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

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