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Articolo 39 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Valutazione delle attivitą patrimoniali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 39 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 40, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.]

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