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Articolo 36 novies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche

Dispositivo dell'art. 36 novies Codice delle assicurazioni private

1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36 ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:

  1. a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
  2. b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
  3. c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 sexies.

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