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Articolo 35 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche

Dispositivo dell'art. 35 bis Codice delle assicurazioni private

1. In applicazione dell'articolo 30 bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30 ter, comma 3.

3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.

4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.

5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.

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