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Articolo 30 sexies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Funzione attuariale

Dispositivo dell'art. 30 sexies Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:

  1. a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
  2. b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
  3. c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
  4. d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
  5. e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
  6. f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36 duodecies;
  7. g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
  8. h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
  9. i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30 bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30 ter.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

  1. a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
  2. b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

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