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Articolo 19 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi

Dispositivo dell'art. 19 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.

2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.

3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.

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