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Articolo 14 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Programma di attivitą

Dispositivo dell'art. 14 bis Codice delle assicurazioni private

1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:

  1. a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;
  2. b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
  3. c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
  4. d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;
  5. e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:

  1. a) le previsioni di bilancio;
  2. b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
  3. c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
  4. d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
  5. e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:
  6. 1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
  7. 2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
  8. f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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