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Articolo 103 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Dispositivo dell'art. 103 Codice della strada

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (5)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (5)

3. [I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.] (3)

4. [Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.] (3)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

Note

(1) Così modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, decreto.legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, come aggiunto dall'art. 6, decreto.legisl. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) La materia è ora regolata dall'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.
(3) Comma abrogato da D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120. La norma si applicherà a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che preciserà le modalità di realizzazione, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

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