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Articolo 85 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2024]

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Dispositivo dell'art. 85 Codice della strada

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

  1. a) i motocicli con o senza sidecar;
  2. b) i tricicli;
  3. b-bis) i velocipedi;
  4. c) i quadricicli;
  5. d) le autovetture;
  6. e) gli autobus;
  7. f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  8. g) i veicoli a trazione animale. (3)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione(1)(4)(5).

4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

  1. a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  2. b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  3. c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  4. d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II(2)(4)(5).

4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338(5).

Note

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(4) Comma modificato così dal Decreto Legge 27 dicembre 2018, n. 143
(5) La L. 16 dicembre 2024, n. 193 ha disposto (con l'art. 25, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 85, commi 4 e 4-bis e l'introduzione del comma 4-ter all'art. 85. La L. 16 dicembre 2024, n. 193, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21".

Massime relative all'art. 85 Codice della strada

Cass. civ. n. 12679/2017

In tema di noleggio con conducente (ncc), l’esistenza di un contratto di appalto, in virtù del quale l’autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l’assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi — per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea — e, conseguentemente, l’illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella normativa di settore. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, confermando il verbale di contravvenzione ivi opposto, aveva ritenuto illecita la sosta, su area pubblica nei pressi di una discoteca, di vetture autorizzate al servizio di ncc, nonostante i relativi conducenti, alla stregua dei contratti di appalto prodotti e conclusi con il gestore del locale, fossero in attesa di prelevare, all’esterno di esso e nelle ore concordate, i clienti che avevano a propria volta commissionato, prenotandolo, il servizio al gestore della discoteca).

Cass. civ. n. 23341/2009

In caso di esercizio dell’attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l’applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta «NCC» e l’uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l’art. 85, quarto comma, cod. strada, avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta.

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