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Articolo 49 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Veicoli a trazione animale

Dispositivo dell'art. 49 Codice della strada

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

  1. a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
  2. b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
  3. c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

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