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Articolo 42 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 14/12/2024]

Segnali complementari

Dispositivo dell'art. 42 Codice della strada

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

  1. a) il tracciato stradale;
  2. b) particolari curve e punti critici;
  3. c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli(1).

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lettera b) della L. 25 novembre 2024, n. 177.

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