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Articolo 244 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Trattamento delle domande

Dispositivo dell'art. 244 Codice della proprietą industriale

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se gią depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilitą.

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