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Articolo 230 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Pagamento incompleto od irregolare

Dispositivo dell'art. 230 Codice della proprietą industriale

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1(2).

3. [Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.](1)

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 122, co. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) Comma modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

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