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Articolo 224 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Risorse finanziarie

Dispositivo dell'art. 224 Codice della proprietą industriale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anterioritą con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivitą produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietą industriale.

2. Il Ministero delle attivitą produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosģ come previsto dall'articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietą industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivitą.

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