(1)È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11 ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita dall'art. 31 comma 1 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.