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Articolo 184 ter Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Legittimazione all'istanza di decadenza o nullitą

Dispositivo dell'art. 184 ter Codice della proprietą industriale

(1)1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:

  1. a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184 bis, qualunque interessato;
  2. b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184 bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;
  3. c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184 bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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