1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di prioritā, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietā industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di prioritā a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilitā, di privativa di nuova varietā vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di prioritā č di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilitā e le varietā vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. Č riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di prioritā qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioč idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda č stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale č stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.






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