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Articolo 41 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 29/11/2024]

Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 41 Codice del processo tributario

Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.]

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