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Articolo 27 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 29/11/2024]

Esame preliminare del ricorso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 27 Codice del processo tributario

Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.]

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