Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
[1. (1)Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile(2).
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale(3).]
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L. 31 agosto 2022, n. 130.
(2)
Comma modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41), il quale
ha altresì disposto (con l'art. 40, comma 2) che "La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023".
(3)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che le presenti disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.