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Articolo 252 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 252 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
3. Le forme di pubblicitā per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalitā tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto č emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresė garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivitā consultiva richiesta dall'Autoritā;
b) l'assolvimento dell'attivitā di consulenza tecnica;
c) la possibilitā di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocitā con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolaritā contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attivitā produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attivitā e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalitā informatica rispettano . . . il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.]

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