Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione č data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.]
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione č data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.]