Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 č fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimitā e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltā di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puō avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puō essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione č diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puō essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed č inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, nč il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, nč il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonchč ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, č impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo č giā stato impugnato, con motivi aggiunti.]
1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 č fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimitā e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltā di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puō avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puō essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione č diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puō essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed č inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, nč il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, nč il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonchč ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, č impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo č giā stato impugnato, con motivi aggiunti.]