Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivitą relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.]
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivitą relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.]