Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali č rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione č pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione č rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 č necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5 , che fissa anche le modalitā tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .]
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali č rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione č pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione č rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 č necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5 , che fissa anche le modalitā tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 .]