Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 .
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non č richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.]
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 .
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non č richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.]