Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 179 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 179 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonchè al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonchè ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive. Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato .
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!