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Articolo 159 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Subentro

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 159 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una societā che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrā accettata dal concedente a condizione che:
a) la societā designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione č stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. 1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalitā di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. 2-bis. Il presente articolo si applica alle societā di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.]

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