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Articolo 140 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 140 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gią proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.]

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