Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.]
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.]