Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneitą tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilitą delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchč all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchč posseduti dalle singole imprese consorziate.]
1. I requisiti di idoneitą tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilitą delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchč all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchč posseduti dalle singole imprese consorziate.]