1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.".
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."(1)