La disposizione dichiara applicabili alla liquidazione controllata la norma in tema di chiusura della liquidazione giudiziale, la quale individua come cause di chiusura della procedura:
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mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato per il deposito tempestivo delle domande di ammissione al passivo e/o successiva rinuncia all'insinuazione di tutti i creditori già ammessi al passivo.
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estinzione di tutti i debiti e delle spese della procedura, anche prima della ripartizione finale dell'attivo
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esaurimento della ripartizione finale
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insufficienza di attivo tale da non consentire il soddisfacimento dei creditori
La chiusura è pronunciata dal giudice con decreto, mediante il quale si provvede ad autorizzare il pagamento del compenso liquidato al curatore.