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Articolo 273 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Formazione del passivo

Dispositivo dell'art. 273 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 273 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina le modalità di accertamento del passivo in seno alla liquidazione controllata, disciplinando un procedimento complessivamente più snello rispetto a quello che contraddistingue la liquidazione giudiziale. Va notato, infatti, che in quest'ultima procedura la verifica dei crediti, ai fini del concorso, vede la partecipazione necessaria del giudice delegato, il quale è chiamato a esaminare il progetto di stato passivo predisposto dal curatore ed a renderlo esecutivo, pronunciandosi sulle domande di ammissione al passivo.

Il procedimento prende avvio dal momento in cui scade il termine per la presentazione, da parte dei creditori, delle domande di insinuazione al passivo (termine che deve essere indicato nella sentenza di apertura della liquidazione). Scaduto il termine, al liquidatore è demandato l'esame delle domande ricevute, in esito al quale dovrà redigere un primo progetto di stato passivo, da comunicare a tutti creditori. Dal momento della comunicazione, i creditori hanno a disposizione 15 giorni per formulare eventuali osservazioni. In mancanza di osservazioni, il progetto diventerà definitivo e dovrà essere depositato in cancelleria e pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia. Al contrario, se vi sono contestazioni, è di norma il liquidatore a dover decidere su di esse e, in caso di loro accoglimento, a dover redigere un nuovo progetto di stato passivo da comunicare ai creditori. L'intervento del giudice delegato è pertanto meramente eventuale e rimesso ad una decisione dello stesso liquidatore, il quale può devolvere a quest'ultimo l'esame delle osservazioni ricevute solo laddove ritenga che esse non possano essere superate: in quest'ultimo caso è il giudice a doverle risolvere ed a dover formare un nuovo stato passivo, mediante decreto reclamabile innanzi al Tribunale.

Infine, va osservato che anche la disciplina delle domande tardive di ammissione al passivo risulta particolarmente semplificata rispetto a quella prevista per la liquidazione giudiziale. Mentre in quest'ultima procedura sono ammissibili le domande inviate comunque entro sei mesi dall'esame dello stato passivo, nella liquidazione controllata tutte le domande pervenute oltre il termine indicato nella sentenza di apertura possono essere esaminate alla condizione che il ritardo non sia imputabile ad una negligenza dell'istante e che, in ogni caso, questi vi abbia provveduto entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa impeditiva (viene in sostanza applicato a tutte le domande pervenute oltre il termine il regime previsto, nella liquidazione giudiziale, per le domande ultra-tardive).

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