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Articolo 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Dispositivo dell'art. 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato(1).

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire(1).

3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 41, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 272, comma 2; (con l'art. 41, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 272, comma 3; (con l'art. 41, comma 5, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 272.

Spiegazione dell'art. 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, il liquidatore nominato dal giudice è incaricato:
  1. dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori depositato dal debitore (entro 30 giorni)
  2. della notificazione della sentenza di apertura ai creditori risultanti dall'elenco aggiornato
  3. della redazione dell'inventario dei beni del debitore (entro 90 giorni)
  4. della redazione del programma di liquidazione (entro 90 giorni), che deve essere specificamente approvato dal giudice delegato

Con riferimento ai contenuti del programma di liquidazione, va evidenziato che esso deve essere suddiviso in sezioni nelle quali indicare separatamente i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Rimane fermo che, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione, il programma deve assicurare lo svolgimento della procedura in tempi ragionevoli.

Nel programma devono essere altresì indicati:
  • le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,
  • se il debitore è un imprenditore, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa (esercizio dell'impresa del debitore; affitto di azienda)
  • se il debitore è un imprenditore, le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

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