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Articolo 200 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Avviso ai creditori e agli altri interessati

Dispositivo dell'art. 200 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

  1. a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
  2. b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
  3. c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
  4. d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
  5. e) il domicilio digitale della procedura(1)(2).

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015(2).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 200, comma 1, alinea; (con l'art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 200, comma 1, lettera e); (con l'art. 34, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 200, comma 2.

Ratio Legis

La liquidazione giudiziale dà attuazione forzata alle pretese creditorie vantate nei confronti del debitore decotto mediante la liquidazione dei beni che costituiscono il suo patrimonio; la norma in esame, come l'intera disciplina della crisi d'impresa, è preordinata a consentire al curatore l'acquisizione alla procedura di tutti i beniche costituiscono il patrimonio del fallito, per liquidarlo e distribuire il denaro ricevuto tra i suoi creditori.

Spiegazione dell'art. 200 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento dispone il dovere del curatore di comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale:
  • la possibilità di partecipare al concorso «anche senza l'assistenza di un difensore»;
  • la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo ed il termine entro il quale la domanda dev'essere presentata;
  • ogni informazione utile per agevolare la presentazione della domanda;
  • il domicilio digitale assegnato alla procedura.
L'avviso va trasmesso tramite posta elettronica certificata, qualora l'indirizzo del destinatario risulti dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, tramite lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario.
Il curatore deve trasmettere personalmente l'avviso; nel fare ciò il curatore non può servirsi di un delegato, dovendovi provvedere subito dopo aver terminato l'esame della documentazione raccolta e, in ogni caso, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di 30 giorni prima della data dell'udienza fissata nella sentenza di liquidazione.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

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