La norma contiene una delle più importanti novità introdotte dal codice della crisi al fine di favorire la ristrutturazione dell'impresa in crisi. Molto spesso i soci sono i soggetti maggiormente interessati al risanamento della società e quelli maggiormente disposti a finanziarne il percorso di ristrutturazione, al fine di salvaguardare e valorizzare il proprio investimento.
Nel precedente assetto normativo, tuttavia, i finanziamenti eventualmente concessi dai soci alla società in crisi erano assoggettati alla regola generale della postergazione, di cui all'art. 2467 c.c.; cosa che, all'evidenza, scoraggiava questi ultimi dal fornire alcun tipo di supporto finanziario alla debitrice.
La disposizione in commento, al fine di valorizzare il ruolo dei soci e favorirne l'intervento nel percorso di risanamento, riconosce carattere prededucibile anche ai finanziamenti concessi da questi ultimi in funzione dell'accesso della società al concordato preventivo (o agli ADR), nei limiti dell'80% del loro ammontare.
La medesima disciplina resta applicabile anche a coloro che divengano soci solo in esito all'esecuzione del concordato omologato, i quali peraltro godranno della prededucibilità con riferimento all'integrale valore del credito vantato.