1. (1)I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.