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Articolo 93 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Reclami

Dispositivo dell'art. 93 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.

2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

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