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Articolo 82 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Revoca della sentenza di omologazione

Dispositivo dell'art. 82 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori(2).

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale(2).

4. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2)

5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51(2).

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 8, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 20, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 82, comma 1; (con l'art. 20, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 82, comma 3; (con l'art. 20, comma 6, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 82; (con l'art. 20, comma 6, lettera d)) la modifica dell'art. 82, comma 5; (con l'art. 20, comma 6, lettera e)) la modifica dell'art. 82, rubrica.

Spiegazione dell'art. 82 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il provvedimento di revoca dell'omologazione priva di efficacia vincolante il concordato e segna la chiusura della relativa procedura. Ciononostante, l'ultimo comma precisa che dalla revoca non possono ricevere pregiudizio i terzi che, in buona fede, abbiano acquistato beni e diritti in virtù dell'attuazione del concordato.

La revoca può essere pronunciata dal giudice d'ufficio o su istanza dei creditori, del PM o di qualsiasi altro interessato (come l'OCC) e deve necessariamente essere motivata da una delle seguenti condizioni:
  1. il debitore ha intenzionalmente o per colpa grave alterato il volume dell'esposizione debitoria
  2. il debitore ha intenzionalmente o per colpa grave distratto parte dell'attivo, al fine di sottrarlo alla esecuzione concorsuale
  3. il debitore ha intenzionalmente simulato poste attive nella realtà inesistenti
  4. il debitore ha commesso un atto in frode ai creditori (categoria residuale, che ricomprende tutti gli atti di disposizione che siano preordinati a diminuire la garanzia patrimoniale in danno ai creditori)
  5. il piano non è stato correttamente adempiuto entro il termine, oppure è divenuto inattuabile prima della scadenza del termine suddetto
Va osservato che, ai fini della revoca, un ruolo rilevante è assegnato proprio all'OCC, il quale è tenuto a riferire al Tribunale ogni circostanza che possa suggerire la ricorrenza di una delle cause di revoca.

In ogni caso, la revoca non può essere richiesta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale sull'esito procedura da parte dell'OCC.


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