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Articolo 35 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Morte del debitore

Dispositivo dell'art. 35 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

Ratio Legis

Il legislatore, con questa norma, intende garantire che la procedura concorsuale si svolga verso gli eredi dell'imprenditore sottoposto a l.g., e non solo di alcuni di essi, e che sia assicurata la loro partecipazione.

Spiegazione dell'art. 35 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La morte dell'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento non comporta l'interruzione della procedura.
Infatti, la norma prevede che qualora il debitore muoia dopo l'apertura della liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Se vi sono più eredi, la procedura prosegue verso il rappresentante, designato, in mancanza di accordo, dal giudice delegato.


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