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Articolo 31 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Salvezza degli effetti

Dispositivo dell'art. 31 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

Spiegazione dell'art. 31 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo regola gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi davanti al tribunale successivamente rivelatosi incompetente: tali effetti si conservano davanti al giudice competente per garantire l'affidamento dei terzi.

La dichiarazione di incompetenza, quindi, non pregiudica gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di cui il giudice si sia per tale ragione spogliato.

La clausola di salvezza opera con riferimento agli atti posti in essere prima che la questione di competenza del relativo giudice sia stata decisa in via definitiva.

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