1. (1)Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Note
(1)
Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.