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Articolo 5 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

Dispositivo dell'art. 5 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.

2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 5 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma, nell’ottica di un complessivo efficientamento delle procedure concorsuali e del relativo contenzioso, detta i criteri in base ai quali l’autorità giudiziaria deve provvedere a nominare i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di regolazione della crisi (commissario giudiziale; curatore; ecc..). La disposizione va peraltro letta alla luce di quanto prescritto all’art. 125 CCI, che impone la pubblicazione sul registro nazionale di tutti i provvedimenti di nomina dei curatori nella liquidazione giudiziale, e dell’art. 356 CCI, che istituisce e regolamenta il nuovo nuovo albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate dal Codice.

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