Attraversamento di strade pubbliche e di corsi di acque pubbliche
Con questa norma — corrispondente a quella contenuta nell’ art. 601 del vecchio codice — per le strade, i fiumi e, in genere, i corsi di acque pubbliche, si rinvia alle leggi e ai regolamenti sulle strade e sulle acque.
Questo rinvio è opportuno, poichè una disciplina fissata nel codice avrebbe richiesto una serie di articoli, e avrebbe avuto l'inconveniente di cristallizzare una materia, il cui regolamento, affidato alle leggi speciali, può mutare secondo le necessità.
È da porsi però una questione di preliminare e fondamentale importanza: vi è un diritto del privato all'acquedotto coattivo pur sulle strade e acque pubbliche, con la conseguente possibilità di ottenere la costituzione dell'acquedotto mediante sentenza dell'autorità giudiziaria? La risposta si deve trarre dalle leggi speciali cui il codice rinvia. Non si può vedere nella norma in esame un riconoscimento del diritto, infatti in essa si considera semplicemente la materia e si rinvia alla legislazione speciale. Orbene, da questa allora non può che trarsi una risposta negativa. È necessaria la concessione amministrativa.
Per le strade, tutta la materia è regolata dalla « Legge sulle opere pubbliche », allegato F, alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 32,37 capov., 39 capov., 84 e 231, nonchè dal R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 segg. Per le acque la materia e regolata dal T.U. 25 luglio 1904, n. 253, art. 93 segg.
Fiumi, torrenti, rivi
Nel codice del 1865 si menzionano, oltre le strade, « i fiumi o torrenti ». Poiché nella legge sulle opere pubbliche (art. 93) si fa riferimento anche ai « rivi pubblici », appariva evidente la disarmonia fra i due testi legislativi. Con il nuovo codice ogni disarmonia è stata eliminata, in quanto si menzionano, in generale, « i corsi di acque pubbliche ».