Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
467 Circa la costituzione del diritto di usufrutto, alle due fonti indicate dal codice del 1865, la legge e il negozio giuridico, ho aggiunto l'usucapione, secondo l'unanime insegnamento della dottrina. Il progetto della Commissione Reale ammetteva che l'usufrutto si potesse costituire col patto che l'usufruttuario godesse di una sola parte dei frutti o addirittura con la riserva dei frutti a favore del costituente o di terzi (art. 112, terzo comma). Seguendo il voto della Commissione delle Assemblee legislative, ho soppresse la disposizione. La riserva dei frutti a favore del costituente o di un terzo avrebbe alterato la natura di questo diritto. La volontà privata può imporre degli oneri all'usufruttuario (usufrutto modale), ma non creare un usufrutto in cui i frutti siano attribuiti a persona diversa dall'usufruttuario, svuotando così il contenuto di questo diritto e conservando all'istituto un nome che non risponderebbe più alla disciplina legislativa di esso. La costituzione poi di un usufrutto con parziale godimento dei frutti avrebbe generato una figura anomala di usufrutto, di cui difficilmente si sarebbe scorta la sociale utilità.