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Articolo 921 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Consorzi coattivi

Dispositivo dell'art. 921 Codice Civile

Nel caso indicato dall'articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.

Spiegazione dell'art. 921 Codice Civile

Differenza fra consorzi coattivi e consorzi obbligatori. Costituzione d'ufficio dei consorzi

Sono coattivi i consorzi per la cui costituzione basta il consenso della maggioranza degli interessati ed obbligatori quelli che possono essere costituiti d'ufficio o su richiesta di una minoranza qualsiasi.

Secondo questa distinzione i consorzi di cui all'articolo in esame sarebbero obbligatori anziché coattivi come li definisce il titolo dell'articolo stesso.

Va anche rilevato che la costituzione d'ufficio dovrebbe rappresentare un provvedimento eccezionale da adottarsi quando l'autorità amministrativa riconosca l'assoluta necessità di for-mare il consorzio al di fuori dell'iniziativa privata.


Commassazione delle utenze

Tale necessità, in materia di acque, può presentarsi nel caso in cui occorra addivenire alla cosiddetta commassazione delle utenze per raggiungere quella migliore utilizzazione delle acque di cui parla il primo comma dell'articolo in esame.

È questo un complesso problema che sta formando oggetto di particolari studi da parte del Ministero d'agricoltura, il quale ha in preparazione un apposito disegno di legge, ma intanto ha fatto bene il nuovo codice a spianare la via consentendo la costituzione di consorzi di ufficio e dando ad essi la facoltà di espropriare i singoli diritti, facoltà che spetta tanto agli enti di cui tratta l'articolo in esame quanto a quelli contemplati dall' art. 914 del c.c..

Lo scopo da raggiungere consiste nel riordinamento delle utenze di acqua per evitare gli sperperi che oggi si verificano da parte di chi ha diritto a derivare e utilizzare più acqua di quella che effettivamente gli occorre o che gli basterebbe in base ad un organico piano di distribuzione.

Questo riordinamento urta contro diverse difficolta, quali: a) la coesistenza su un dato territorio di più diritti individuali di uso, di cui sarebbe utile la coordinazione mediante un esercizio associato, e cioè la costituzione di un'associazione di utenti; b) l'esistenza di diritti individuali dentro o al margine di territori dove esistono associazioni di utenti, che si gioverebbero dell'assorbimento di questi diritti per accrescere la disponibilità totale dell'acqua, migliorandone la distribuzione; c) la permanenza, in seno all'associazione di utenti, di diritti di uso individuali, che trascendono l'effettiva necessità del fondo servito o che, in ogni modo, opportunamente convertiti con permute d'acqua o indennizzi in denaro, permetterebbero una più ampia e razionale utilizzazione della massa totale d'acqua disponibile.

Ora il nuovo codice consente, sia pure con norme sintetiche che potranno trovare sviluppo nella legge speciale in preparazione, di superare le indicate difficolta con l'associazione obbligatoria degli utenti e con l'assorbimento, mediante espropriazione, delle utenze individuali da parte dell'associazione stessa.

Sarà cosi possibile rimediare ad un secolare disordine che si è andato aggravando proprio nelle regioni dove più vive e diffuse sono state in questo campo le iniziative dei singoli. Invero, il modo come queste iniziative sono sorte, con concetti prevalentemente particolaristici in relazione ai mezzi e alle vedute del tempo in cui si affermarono: il progressivo inserirsi di nuove utilizzazioni intercalate alle antiche; il mutare della tecnica delle utilizzazioni sia agricole sia industriali, hanno creato uno stato di cose che talora minaccia di compromettere gli stessi benefici conseguiti in passato; più spesso si erge come barriera contro le innovazioni che potrebbero evitare sprechi e disperdimenti e creare nuove disponibilità a vantaggio dei singoli e del Paese.


Diritto del consorzio di espropriare le singole utenze

La gravità del male giustifica la gravità dei rimedi e spiega come il diritto di espropriazione, che pur tanti contrasti ha trovato nel campo delle bonifiche, sia stato dal nuovo codice concesso ai consorzi per le acque con pia larghezza che non ai consorzi di bonifica integrale.

Infatti tanto la legge speciale sulla bonifica quanto il nuovo codice (art. 865 del c.c.) non conferiscono direttamente al consorzio la facoltà di espropriare, ma ammettono solo l'espropriazione a favore del consorzio da parte dell'autorità amministrativa.

Inoltre per le bonifiche non si può procedere all'espropriazione se non quando ci sia da parte del proprietario l'inosservanza degli obblighi a lui imposti, e tale inosservanza sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica.

Poiché il piano di bonifica deve essere compilato solo per i comprensori di bonifica (v. art. 858 e 860 del nuovo codice) e solo nei comprensori di bonifica si possono, allo stato della legislazione, imporre determinati obblighi ai proprietari, ne viene di conseguenza che dal diritto di espropriare restano esclusi i consorzi di miglioramento fondiario, ai quali sono stati parificati i consorzi sulle acque, salvo che questi non possono assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche come in alcuni casi possono assumerlo i consorzi di miglioramento fondiario.

Quest'ultimo rilievo mette maggiormente in risalto quanto abbiamo rilevato nel commento generale alle disposizioni contenute nella sezione IX, circa il nessun riferimento che il nuovo codice fa ai consorzi sulle utenze d'acqua contemplati dalla legge speciale, i quali sono certamente persone giuridiche pubbliche al pari dei consorzi di bonifica. Da ciò deriva che i consorzi sulle acque contemplati dal nuovo codice, pur essendo di natura privata, possono espropriare i diritti di utenza, mentre i consorzi della legge speciale, pur essendo di natura pubblica, non hanno tale potere. Questa disparità rende meno agevole il riordinamento delle utenze di cui si è detto e occorrerà quindi eliminarla con la legge speciale in gestazione, come occorrerà estendere la facoltà di esproprio anche ai consorzi già esistenti.

Nel commento all'art. 914 abbiamo visto che le opere di raccolta di acqua ivi contemplate possono avere scopi di utilizzazione oltre che scopi di difesa. La riprova se ne ha nel fatto che, per il richiamo al terzo comma dell'art. 921 contenuto nel secondo comma dell'art. 914, anche i consorzi per la regolazione del deflusso delle acque possono espropriare i singoli diritti: espropriazione che, se è concepibile nei riguardi di acque utili, non si comprende nei riguardi di acque nocive, quali sono quelle da eliminare con opere di scolo o con soppressione di ristagni.


Forme da seguire per la costituzione e il funzionamento dei consorzi

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che per le forme di costituzione e per il funzionamento dei consorzi di cui si tratta valgono le norme relative ai consorzi di miglioramento fondiario.
In proposito si rimanda alla spiegazione dell'art. art. 914 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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