Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
418 Le limitazioni e gli oneri che derivano alla proprietà privata dall'esigenza d'impedire che determinati terreni, per la loro situazione o per le loro particolari caratteristiche, subiscano denudazioni, perdano la stabilità o turbino il regime delle acque, con danno dell'economia nazionale, rientrano nel quadro generale della bonifica; ma tali limitazioni e oneri assumono configurazione diversa secondo che i terreni ad essi assoggettati facciano o no parte di un comprensorio di bonifica. All'ipotesi che i terreni, per i quali sussistano gli accennati pericoli, non siano inclusi in un comprensorio di bonifica si riferisce l'
art. 866 del c.c., primo comma, il quale consente all'autorità amministrativa di sottoporli a vincolo idrogeologico. La norma riproduce quella dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 19-23, n. 3277, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia dì boschi e di terreni montani. Da questo decreto (art. 17) è anche derivata la norma del terzo comma dell'art. 866, e parimenti ha la sua fonte nello stesso decreto; (articoli 75-77) la disposizione dell'
art. 867 del c.c. sulla sistemazione e il rimboschimento dei terreni vincolati. Sempre con riferimento all'ipotesi che non si tratti di immobili che rientrino in un comprensorio di bonifica, l'articolo 868 sancisce l'obbligo dei proprietari, quando tali immobili sono situati in prossimità di corsi d'acqua che arrechino o minaccino danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico, di contribuire all'esecuzione delle opere di difesa.